Art. 1.
(Finalità).

      1. Nell'ambito della tutela e della promozione del peculiare valore storico, culturale, ambientale e artistico dei territori nazionali e a sostegno dello sviluppo sociale ed economico del Paese, nel rispetto del riparto di competenze legislative e di funzioni amministrative di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, lo Stato riconosce l'area della Magna Grecia, individuata ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, quale patrimonio storico, culturale e ambientale di interesse nazionale.
      2. Ai fini della qualificazione della vocazione mediterranea dell'Italia, lo Stato promuove la valorizzazione turistica, il recupero, la tutela e il marketing territoriale dei luoghi di cui all'articolo 2, anche attraverso il potenziamento degli interventi pubblici già autorizzati nelle medesime aree, al fine di creare nuove opportunità di sviluppo sociale ed economico per le popolazioni interessate.
      3. Per le finalità di cui alla presente legge, lo Stato promuove la stipula e l'attuazione di appositi accordi di programma con le regioni e con i comuni di cui all'articolo 2.